Art. 7.

      1. Le forze dell'ordine, in caso di necessità ed urgenza, possono chiedere alle guardie particolari giurate e agli istituti di vigilanza di collaborare, per tutto il tempo necessario, in forma gerarchicamente subordinata, all'espletamento di indagini ed operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresa la lotta alla criminalità di stampo mafioso.
      2. Le guardie particolari giurate e gli istituti di vigilanza sono sottratti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, allorquando sono chiamati a svolgere le attività di cui al comma 1.
      3. Le prestazioni svolte ai sensi del comma 1 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.